In allegato sono disponibili le Graduatorie di Istituto Docenti per la II e la III fascia
Si tratta di GRADUATORIE PROVVISORIE
Art. 1 Gradua/arie di circolo e d'istituto
Per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020, sono costituite, in ciascuna istituzione scolastica, in relazione agli insegnamenti effettivamente impartiti, specifiche graduatorie di circolo e d'istituto, suddivise in tre fasce, per ogni posto d'insegnamento, classe di concorsoo posto di personale educativo, ai sensi degli artt, 5 e 6 del decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2007 n. 131, di seguito denominato Regolamento.
Art. 10 Pubblicazione graduatorie - Reclami - Ricorsi
1. Idirigenti scolastici pubblicano, in via provvisoria, le graduatorie di circolo e di istituto di seconda e di terza fascia.
2. Avverso le graduatorie provvisorie di seconda e terza fascia è ammesso reclamo - secondo le disposizioni e nei termini di cui all'articolo 5, comma 9, del Regolamento ("Avverso le graduatorie di circolo e di istituto è ammesso reclamo alla scuola che ha provveduto alla valutazione della domanda entro il termine di 10 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria al! 'albo della scuola e la scuola deve pronunciarsi sul reclamo stesso nel termine di 15giorni, decorso il quale la graduatoria diviene definitiva. La graduatoria diviene. altresì, definitiva a seguito della decisione sul reclamo "), che deve essere presentato, per tutte le graduatorie in cui l'aspirante ha presentato domanda, esclusivamente al dirigente scolastico gestore della domanda medesima secondo quanto previsto al precedente articolo 8. La pubblicazione delle graduatorie, in ciascuna provincia, dovrà avvenire contestualmente. A tal fine, il competente Ufficio territoriale, previa verifica del completamento delle operazioni, fisserà un termine unico per tutte le istituzioni scolastiche.
3. Scaduti itermini per la presentazione e la decisione sui reclami, le graduatorie assumono carattere definitivo e avverso le graduatorie medesime è esperibile impugnativa innanzi al giudice ordinario, in funzione di giudice di lavoro, ai sensi e per gli effetti dell'art.63 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165.
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